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BONUS 150 EURO NOVEMBRE 2022
Il 16 settembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge “Aiuti-ter” nel quale è prevista l’erogazione di un bonus pari a 150 euro per il mese di novembre. Cambiano però le condizioni di accesso al beneficio.
Il bonus, non soggetto ad IRPEF e non pignorabile, spetta ai lavoratori dipendenti in forza al primo novembre 2022 a condizione che, nel corso dello stesso mese di novembre, ricevano una retribuzione lorda ai fini contributivi pari o inferiore a 1538,00 €.
Il bonus è rivolto a tutti i rapporti di lavoro subordinato: con datore di lavoro pubblico o privato, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, i contratti di lavoro intermittenti o quelli nello spettacolo.
Ulteriore condizione è che non siano titolari ad altro titolo della stessa indennità ed in tal senso dovranno produrre una dichiarazione di responsabilità.
Pensionati
Ai pensionati penserà direttamente l’Istituto previdenziale che erogherà nel mese di novembre l’importo di 150 euro ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, a condizione che il loro reddito imponibile ai fini IRPEF non superi i 20.000 euro e siano residenti in Italia. Se i suddetti trattamenti non sono erogati dall’INPS sarà individuato dal Casellario centrale delle pensioni l’Ente deputato al pagamento dell’indennità e che sarà successivamente rimborsato dall’INPS. Non entrano nel computo del reddito imponibile i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Percettori di altri redditi e altre categorie di lavoratori
Un particolare regime interessa i lavoratori domestici: l’INPS erogherà nel mese di novembre l’indennità di 150 euro a quelli già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del D.L. n. 50/2022 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto aiuti-ter.
L’indennità sarà erogata direttamente nel mese di novembre anche ai percettori di NASPI e di disoccupazione agricola nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono citati i titolari di rapporti di collaborazione eterodiretta, ma essi dovrebbero fruirne come se fossero dipendenti, almeno secondo il tenore della legge istitutiva di questa figura.
Entrano nel diritto, a particolari condizioni, i lavoratori stagionali, i lavoratori di competenza INPS e Sport e Salute, i lavoratori dello spettacolo e i nuclei familiari titolari del reddito di cittadinanza. Per tali lavorati sarà necessario presentare domanda tramite i canali messi a disposizione dell’Istituto nei quali occorrerà dichiarare di aver almeno 50 giornate di contributi nel 2021 e aver percepito nel 2021 un reddito ai fini IRPEF inferiore ai 20.000,00 €.
Autonomi e professionisti
Viene riproposta anche l’indennità una tantum prevista dal decreto di cui all’art. 33 del D.L. n. 50/2022 che è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, gli interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A questo fine il limite di spesa previsto al comma 1 dello stesso art. 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.
FRINGE BENEFITS FINO A 800 EURO
Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600 euro, per il periodo d’imposta 2022, il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro. La nuova disposizione va in discontinuità rispetto a quanto previsto dall’articolo 112 del Dl 104/2020, secondo il quale «limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46».
Ora, l’articolo 12 del Dl 115/2022 prevede che «in deroga» a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir «non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600».
Pertanto, fino al prossimo 31 dicembre 2022:
- il “plafond” a disposizione dei lavoratori e conseguentemente delle aziende ammonta a euro 600,00;
- nell’ambito di questo importo possono essere riconosciuti anche i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Inoltre considerando anche l’agevolazione di 200 euro a favore dei buoni carburante, prevista dal Dl 21/2022, le azioni di welfare aziendale esentasse, collegate a beni e servizi concessi dai datori di lavoro ai dipendenti, potranno raggiungere nel 2022 la somma complessiva di 800 euro.
Lavoratori destinatari
A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a euro 258,23 (600,00,00 per il 2022) questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, par. 16; in particolare, l’Agenzi delle Entrate ha chiarito che: “Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Al riguardo, si ritiene che tale disposizione, da una parte, consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali, in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'art. 51 del TUIR.”
UNA TANTUM 200 EURO BUSTA PAGA LUGLIO 2022
Quali sono le condizioni da rispettare per fruire del bonus a seconda della categoria di appartenenza? Come devono procedere i datori di lavoro per l’erogazione?
È stato pubblicato in GU il decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che ha introdotto un bonus da 200 euro che verrà erogato dai datori di lavoro con il prossimo cedolino paga di luglio.
A chi spetta?
Per espressa previsione di legge, il bonus spetta, con modalità di erogazione e condizioni da rispettare differenziate, per i lavoratori dipendenti, titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022, percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, collaboratori coordinati e continuativi.
Destinatari
Categoria
Condizioni
Lavoratori dipendenti
- Aver fruito dell’esonero previdenziale dello 0,80% previsto dalla legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022) per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022
- Dichiarare di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenente ad altre categorie di percettori che lo ricevono direttamente dall’INPS
Titolari di pensione o assegno sociale, pensioni di invalidità, misure di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022
- Essere residenti in Italia;
- Disporre di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 35.000 per l'anno 2021
Collaboratori coordinati e continuativi
- Essere titolari di un contratto di collaborazione attivo alla data del 18 maggio 2022
- Essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
- Non essere titolari di trattamenti pensionistici o assistenziali per i quali è già prevista l'erogazione d'ufficio
- L’importo verrà concesso dall'INPS a domanda
Nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza
- Nel nucleo non ci devono essere soggetti già percettori del bonus ad altro titolo
- Importo viene accreditato d'ufficio dall'INPS con la mensilità di luglio 2022
Percettori delle indennità per COVID-19 previste dal D.L. Sostegni e Sostegni bis
- L’importo accreditato in via automatica da parte dell'INPS
Percettori di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
- L’importo accreditato in via automatica da parte dell'INPS
Altre categorie
- Lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021 abbiano svolto attività per almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito ai fini IRPEF non superiore a euro 35.000
- Titolari, nel 2021, di rapporti di lavoro autonomo occasionale, privi di partita IVA con accredito di almeno un contributo mensile per lo stesso anno e già iscritti alla Gestione Separata
- Incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata preso l'INPS
Quando verrà erogato?
Il bonus 200 euro:
a) spetta automaticamente con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022: non sembra essere prevista la possibilità di rinuncia;
b) spetta una sola volta anche se il lavoratore è titolare di più rapporti di lavoro;
c) viene erogato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta “previdenziale”, che procede poi al recupero conguagliando gli importi;
d) nel caso di più rapporti di lavoro (pluralità di part time), sarà erogato da un solo datore di lavoro.
Per i lavoratori domestici, il bonus verrà erogato dall’INPS previa presentazione di specifica domanda.
Peculiarità
Il bonus 200 euro ha natura previdenziale e, pertanto, l’importo è esente da un punto di vista fiscale e previdenziale.
L’importo erogato:
a) non è cedibile, pignorabile o sequestrabile;
b) non influisce ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali;
c) non viene influenzato e riproporzionato dalla durata del rapporto di lavoro (tempo determinato) né dalla durata dell’orario di lavoro (part time).
COME CAMBIA LA BUSTA PAGA NEL 2022
È stata pubblicata la L. 234 del 30 dicembre 2021, Legge di Bilancio per il 2022, in vigore dal 1° gennaio 2022, di cui si riepilogano le principali disposizioni di modifica del sistema di tassazione Irpef.
Nuove aliquote
Vengono riorganizzate le aliquote Irpef che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, Tuir, diventano:
1) da 0 a 15.000,00 euro: 23%;
2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: 25%;
3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: 35%;
4) da 50.000,01 euro in poi: 43%
Modifiche al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente (ex bonus Renzi)
Intervenendo sul D.L. 3/2020, vengono apportate le seguenti modifiche:
viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021).
Per cui da gennaio 2022, il trattamento integrativo del reddito spetterà a quei lavoratori con un reddito complessivo inferiore a 15.000 euro.
Se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo viene riconosciuto solamente se la somma delle detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è di ammontare superiore all’imposta lorda. Al verificarsi della suddetta condizione, verrà riconosciuto il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro annui, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni indicate e l’imposta lorda.
- viene abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2, D.L. n. 3/2020.
Nuove detrazioni redditi da lavoro dipendente
Modificando l’articolo 13, comma 1, Tuir, vengono rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, che diventano:
Fino a 15mila
1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000
1.910+1.190*(28.000-reddito)/13.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000
1.910*(50.000-reddito)/(50.000-28.000)
Oltre 50.000
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